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Il Circo secondo Livio Togni PDF Stampa E-mail
martedì 30 aprile 2002
Il testo integrale del DDL 1026 promosso da Livio Togni e già presentato al Senato. DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei senatori TOGNI, ASCIUTTI, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BERGAMO, BERLINGUER, BETTA, BIANCONI, BONAVITA, BRIGNONE, BRUNALE, CALVI, CARUSO Antonino, CARUSO Luigi, CONSOLO, CREMA, CUTRUFO, DATO, DE PAOLI, DELOGU, DETTORI, DI GIROLAMO, FAVARO, FLAMMIA, FLORINO, FORMISANO, GENTILE, GIOVANELLI, GUBERT, IERVOLINO, IZZO, KOFLER, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGNALBO’, MANIERI, MARINO, MASCIONI, MENARDI, MICHELINI, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, MONTALBANO, MONTICONE, MUZIO, NIEDDU, OGNIBENE, PAGANO, PERUZZOTTI, PIATTI, PIZZINATO, ROTONDO, RUVOLO, SCALERA, SERVELLO, SOLIANI, STANISCI, SUDANO, TESSITORE, TOIA, VERALDI, VISERTA COSTANTINI, ZAVOLI, FILIPPELLI, MEDURI, MALAN, SALZANO e BARATELLA.

 

Art. 1. (princìpi). la Repubblica riconosce il valore sociale, ricreativo, culturale e pedagogico della tradizione e dell'attività circense come componente della cultura nazionale.  Art. 2. (Tutela e sviluppo delle alfività círcensí). In conformità ai principi fondamentali determinati ai sensi della presente legge, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni concorrono alla tutela ed allo sviluppo delle attività circensi, promuovendone le forme produttive, distributive, di formazione e ricerca secondo modalità di cooperazione finalizzate alla diffusione della cultura e dell'attività circense. Art. 3. (Definizioni). Ai sensi della presente legge si intendono per: a) «attività circense» l'attività esercitata in forma itinerante da un'impresa per la presentazione al pubblico di uno spettacolo, da tenere in una struttura stabile esclusivamente riservata a tale attività o sotto un tendone di cui l'impresa abbia la continuativa disponibilità, nel quale si esibiscono principalmente pagliacci, ginnasti acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici o domestici ammaestrati; «circo equestre» la struttura o il tendone di cui alla lettera a), nonchè tutti i veicoli e i beni strumentali all'esercizio dell'attività circense, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali; «circo ginnastico» la struttura e i beni di cui alla lettera b) riferiti all'esercizio di attività circensi prive di animali; «arene equestri» la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati allo svolgimento di attività circensi all'aperto, con prevalenza di esibizioni con cavalli o altri animali; «arene ginnastiche» la struttura e i beni di cui all'articolo b) destinati allo svolgimento di attività circensi all'aperto, senza esibizioni di animali; «esibizioni acrobatiche di auto e moto» la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati ad esibizioni di abilità con veicoli a motore; «compagnie di arte circense» le compagnie artistiche che, pur non possedendo beni e strutture proprie, presentano spettacoli basati su una o più discipline di arti circensi, in configurazioni di spazio flessibili e non convenzionali, quali sale teatrali, luoghi all'aperto, ovvero luoghi a vocazione non spettacolare, all'interno di circuiti culturali.  Art. 4. (Delega al Govemo). Il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare l'organizzazione dell'attività circense sulla base dei seguenti principi: a) disciplina e tutela del nome del circo, in analogia alla tutela del marchio di impresa recata dagli articoli da 2569 a 2574 del codice civile, nonchè dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e dal testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modificazioni, con divieto di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari; b) tutela della proprietà intellettuale degli spettacoli circensi, con estensione della norme in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 2575 del codice civile nonché alla legge 22 aprile l94l, n. 633, e successive modificazioni, a ciascuna prestazione artistica di cui si compone lo spettacolo; c) classificazione dei circhi in: 1)      circhi di interesse storico e nazionale; 2)    circhi di tradizione; 3)     circhi regionali e familiari; 4)    circhi di ricerca e sperimentazione; d) attribuzione della classificazione di cui alla lettera c) sulla base dei seguenti criteri di massima, con distinzioni specifiche per ciascuna categoria: 1) esercizio dell'attività affermato e consolidato nel tempo; 2) qualità e produttività dell'attività; 3) dimensione dell'investimento finanziario e della struttura organizzativa; 4) creatività dei progetto artistico; 5) qualità delle tournées all'estero; 6) formazione ed inserimento nei quadri organizzativi di personale artistico e tecnico specifico; 7) attività di ricerca e recupero delle tradizioni circensi; e) istituzione del registro dei direttori dei circhi; f) istituzione del registro delle persone responsabili dell'utilizzazione degli animali e indicazione dei relativi requisiti di idoneità. L’idoneità è accertata da una commissione costituita da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un esperto da questo designato, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da due rappresentanti delle attività circensi designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa; g) istituzione di un elenco dei circhi presso il Ministero per i beni e le attività culturali, emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere della competente sezione del Comitato per i problemi dello spettacolo e della Conferenza unificata. L’elenco è aggiornato annualmente con le medesime procedure; h) istituzione di un libretto tecnico e disciplina della sua tenuta al fine di assicurare la corretta dislocazione e il corretto montaggio delle strutture; i) individuazione dei principi a cui devono conformarsi i regolamenti comunali per la concessione delle aree di cui all''articolo 8; l) riordino della disciplina per il rilascio della licenza di esercizio delle attività circensi, con previsione di verifiche delle condizioni di igiene e sicurezza aventi efficacia per tutto il territorio nazionale e validità annuale; m) riordino della disciplina della circolazione dei mezzi di cui all''articolo 3, comma 1, lettera b), con previsione di tariffe agevolate anche con riferimento all'acquisto di carburanti e disciplina agevolativa per i veicoli di lunghezza totale complessiva non superiore a 25 metri; n) sulla base della classificazione di cui alla lettera c) del presente comma, nonchè della capienza delle strutture, del numero degli spettacoli realizzati annualmente, del numero delle persone stabilmente occupate e dell'ammontare dei relativi oneri assistenziali e previdenziali, previsione di: 1) contributi per l'acquisto e il rinnovo delle strutture e dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'esercizio dell'attività circense, per le tournées all'estero e per il miglioramento degli spettacoli esistenti; 2) contributi in conto capitale per il risarcimento di danni subiti dalle imprese circensi in conseguenza di eventi fortuiti e di accertate difficoltà di gestione; o) previsione di contributi destinati a progetti di formazione, iniziative promozionali ed editoriali, progetti di spettacoli di ricerca, sistemazione di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 3.  Art. 5. (Autorizzazioni)  1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 4 della presente legge, l'autorizzazione rilasciata dal comune di inizio dell''attività circense ai sensi dell'articolo 19, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, previa verifica delle condizioni di igiene,e sicurezza da parte della commissione comunale e provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, ha efficacia per tutto il territorio nazionale e ha validità per un anno solare.Art. 6. (Agevolazioní per l'attività circense) 1. L’energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dell'attività circense è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale. 2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 17, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:«i-bis) gli avvisi, anche luminosi o sonori, ovvero effettuati dalle imprese circensi su propri automezzi o su piccole strutture mobili di proprietà, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerti dai circhi»; b) all'articolo 45: 1) al comma 2, lettera c), e successive modificazioni, la parola «inferiori» è sostituita dalla seguente «superiori»; 2) al comma 7, dopo le parole «o sportive» sono inserite le seguenti «, nonchè di attività circensi»; c) all'articolo 49, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: g-bis) le occupazioni effettuate dai circhi a fini pubblicitari». 3. Gli esercenti dei circhi sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni. Agli stessi esercenti vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613. 4.Aldecretolegislativol5dicembrel997,n. 446, all'articolo 63, comma 2, lettera e), dopo le parole «per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali» sono aggiunte le altre: «e per le attività culturali dello spettacolo». Art. 7. (Contributi dello Stato) l. Gli interventi di cui all''articolo 4, comma 1, lettera n) della presente legge, sono finanziati a carico della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, destinata ai circhi. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la quota del FUS destinata ai circhi e agli spettacoli viaggianti è suddivisa in due quote distinte destinate rispettivamente alle «attività circensi» e alle «attività dello spettacolo viaggiante».  Art. 8. (organismi consultivi per le attività círcensi e per lo spettacolo viaggiante) l. La commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all''articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n, 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituita da due commissioni, rispettivamente denominate «commissione consultiva per le attività circensi» e «commissione consultiva per lo spettacolo viaggiante», cui sono attribuite le funzioni già proprie della commissione soppressa per i settori di rispettiva competenza. 2. Nel Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del citato decreto-legge n.  545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996, sono istituite due distinte sezioni competenti rispettivamente per i problemi relativi alle attività circensi e per quelli relativi allo spettacolo viaggiante.  Art. 9. (Aree comunali) 1.. l comuni capoluogo di provincia, i comuni con numero di abitanti superiori a 20.000, nonchè i comuni di particolare interesse turistico individuati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dalla organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa dell'attività circense approvano e pubblicano l'elenco delle aree, attrezzate con idonee infrastrutture, disponibili per le attività circensi, le carovane abitazioni ed i carriaggi, sentite le delegazioni regionali dell'Associazione nazionale italiana dello spettacolo (AGIS). L’elenco è aggiornato ogni anno, entro il 31 dicembre. 2, I comuni con meno di 20.000 abitanti possono promuovere un servizio comune ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni possono richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l'assegnazione di stanziamenti destinati all'attrezzatura delle aree a carico di una frazione della quota del FUS riservata ai circhi, individuata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la sezione circhi del Comitato per i problemi dello spettacolo. 4. I comuni determinano con propri regolamenti le modalità di concessione delle aree di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sentita l'organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa dell'attività circense, nel rispetto dei principi indicati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i). 5. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni approvano gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e adottano i regolamenti di cui al comma 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 4. 6. Qualora i comuni ritardino od omettano gli adempimento di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applica l'articolo 136 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 7. La concessione di aree viene effettuata direttamente ai richiedenti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, senza ricorso ad esperimenti di asta ed a sorteggi. Art. 10. (Promozione dell'attività circense) 1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia loro conferita, promuovono la conoscenza del circo anche attraverso l'effettuazione di attività didattiche e formative, che comunque non comprendono l’effettuazione di spettacoli presso le istituzioni stesse da parte di operatori del circo. 2. Le Aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative a favore dei degenti di strutture ospedaliere, con particolare attenzione per le strutture pediatriche, in collaborazione con i circhi. 3. Fermo restando il riconoscimento ed il sostegno finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali all'attività didattica e professionale svolta dall'Accademia del Circo, le regioni promuovono specifiche iniziative di formazione professionale per operatori del circo. A tal fine si applicano le disposizioni che disciplinano, rispettivamente, il contratto di formazione e lavoro, l'apprendistato e i tirocini formativi e di orientamento. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un ente di cultura e formazione denominato «Centro nazionale per le arti del circo» con il compito di formare ed aggiornare le professionalità artistiche, tecniche ed organizzative degli operatori circensi, secondo principi di scambio con altre forme artistiche e di ricerca, con apertura alle tendenze della formazione circense internazionale. 5. Le regioni promuovono la costituzione di residenze di creazione circense, nonchè di poli regionali per le arti circensi. Art. 11. (Norme sugli animali) 1. Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità. 2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, per l'identificazione degli animali pericolosi, non si applica ad animali che, per essere nati da più generazioni e vissuti in cattività nel circo con costanti interrelazioni con gli operatori circensi ed il pubblico, hanno perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute e l'incolumità pubblica. 3. E’ vietato ai circhi: a) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di animali appartenenti alle specie indicate negli allegati da A a C del Regolamento CE 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; b) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Le specie predette sono identificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio l992, n. 150, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell''ambiente in data 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre l996. 4. Chiunque contravviene ai divieti di cui ai commi 1 e 3, ferme restando le eventuali alte sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi, con l'ammenda da lire 258,23 euro a 1549,37 euro e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 5164,57 euro a 25822,84 euro nonchè con la confisca dell'animale. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concedo con il Ministro per i beni e le attività culturali, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione del presente articolo. In particolare, il regolamento prevede: a) le modalità per la tempestiva comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui al comma 2, con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza; b) le modalità ed i parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali e per la loro stabulazione; c) idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'utilizzazione degli animali, stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).  Art. 12. (Dísposízioni finanziarie) l. Agli oneri finanziari di cui all'articolo 6, quantificati in un milione di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Art. 13. (Disposizioni finali) 1. la presente legge si applica altresì alle arene equestri e ginnastiche, nonchè alle strutture finalizzate alle esibizioni acrobatiche di moto ed auto. 2, La legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata limitatamente alle disposizioni riferite ai circhi equestri. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

da "Circo", Aprile 2002

 
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